Gli accordi aziendali sono una manifestazione del diritto alla contrattazione collettiva. Sono accordi stipulati, nell'ambito dell'impresa, tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro.
I contratti aziendali sono di rango inferiore rispetto al contratto collettivo. Questi sono di applicazione sussidiaria. Mancano dell'efficacia generale del contratto collettivo, poiché la sua natura è la stessa di quella di un contratto. Cioè, generano solo obblighi tra le parti che lo negoziano.
Tipi di accordi aziendali
- Patti in assenza di regolamentazione da parte del contratto collettivo: Istituzione dell'inquadramento professionale, promozioni, ricezione dello stipendio, distribuzione irregolare dell'orario di lavoro durante tutto l'anno, distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro e sistemazione della rappresentanza dei lavoratori a decrementi dell'organico.
- Ci sono accordi in cui la regolamentazione consensuale è equiparata alla regolamentazione del contratto collettivo. È il caso della determinazione del mese, in cui i lavoratori possono ricevere il secondo bonus straordinario.
- Accordi tra l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori abilitati a negoziare un contratto collettivo che non può applicare in azienda le condizioni ivi stabilite. Quando si riferiscono alla giornata lavorativa, all'orario e alla distribuzione dell'orario di lavoro, al regime del lavoro a turni, al sistema di remunerazione e importo della retribuzione, al sistema di lavoro e prestazioni, alle funzioni quando superano i limiti che per la mobilità funzionale e il miglioramento volontario del azione protettiva della Previdenza Sociale. In questi casi, sarà modificata la possibilità che, attraverso un accordo azienda-lavoratore, le disposizioni di un contratto collettivo in vigore vengano modificate. Tutto questo, con un periodo massimo di validità che non può superare quello del contratto collettivo, di cui si intende la modifica.
- Accordi per i casi di trasferimenti, modificazioni e licenziamenti di natura massiva. In questi casi è previsto che il datore di lavoro, prima di adottare i relativi provvedimenti, debba aprire un periodo di consultazione con i rappresentanti legali dei lavoratori. In questo senso, al fine di raggiungere un accordo.
- Accordi per la risoluzione dei conflitti. Così come i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di avviare controversie collettive, hanno anche il potere di raggiungere accordi che li pongano fine. Tali accordi hanno la stessa efficacia dei contratti collettivi, a condizione che le parti contraenti abbiano la rappresentanza minima richiesta affinché l'accordo vincola l'impresa ei lavoratori interessati dal conflitto.