Quorum - Che cos'è, definizione e concetto

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Quorum - Che cos'è, definizione e concetto
Quorum - Che cos'è, definizione e concetto
Anonim

Il quorum è il numero di partecipanti richiesto in un atto, di un organo collegiale, per la sua validità.

Il quorum, negli organi deliberanti e amministrativi, è il numero minimo di persone necessarie per il suo buon funzionamento e anche per l'esercizio delle relative votazioni.

Il suo scopo è che l'atto, compiuto dall'organo collegiale, abbia un minimo di rappresentatività. Perché se una sessione si terrà con il 10% dei membri, non sarà rappresentativa e i suoi accordi non dovrebbero essere validi.

Quorum in Spagna

Per le deliberazioni del Congresso dei Deputati, l'articolo 78 della Costituzione prevede la presenza della maggioranza dei suoi membri. Sebbene lo stesso articolo preveda che, in caso di mancato rispetto, la votazione sarà rinviata di due ore e, se continua ad essere violata, la questione sarà oggetto di votazione nella prossima seduta.

Per la validità degli accordi è necessaria l'approvazione a maggioranza semplice dei quorum legali, salvo i casi in cui siano richieste maggioranze speciali.

La legge 40/2015, per quanto riguarda gli organi collegiali, all'articolo 17 stabilisce che per lo svolgimento delle sedute sia richiesta la presenza del Presidente, del segretario e della metà dei suoi componenti. Per gli organi collegiali di cui all'articolo 15.2, il Presidente può considerare valido lo svolgimento della seduta, “Se partecipano i rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni e delle organizzazioni di rappresentanza degli interessi sociali, membri degli organi cui è stata attribuita la competenza”.

Messico

L'articolo 63 della Costituzione messicana stabilisce che le sessioni delle Camere non possono tenersi senza il concorso della maggioranza dei suoi membri.

Come in altri paesi, per l'adozione di alcune decisioni sarà richiesta la maggioranza semplice del quorum legale e per altri la maggioranza assoluta.

Colombia

La Costituzione colombiana, all'articolo 145, stabilisce due tipi di quorum per la Plenaria, le Camere e le loro commissioni. Per la sua apertura e deliberazione sarà necessario solo un quarto dei suoi membri. Ma per prendere decisioni serve la maggioranza dei suoi membri. Salvo le decisioni che richiedono una maggioranza speciale (art. 146).

L'articolo 148 stabilisce che il "Quorum e maggioranze decisionali governeranno anche gli altri enti pubblici di elezione popolare".