Servizio sinistri della Direzione generale delle assicurazioni e dei fondi pensione

Sommario:

Servizio sinistri della Direzione generale delle assicurazioni e dei fondi pensione
Servizio sinistri della Direzione generale delle assicurazioni e dei fondi pensione
Anonim

Il Servizio sinistri della Direzione generale delle assicurazioni e dei fondi pensione (SRDGSFP) è il dipartimento responsabile della risoluzione dei reclami e dei reclami sollevati dagli utenti dei servizi assicurativi e del piano pensionistico in Spagna.

È un dipartimento creato nel 1964 al fine di risolvere i disaccordi sollevati dagli assicurati, dai partecipanti e dai beneficiari delle assicurazioni e del Piano pensionistico. In tal senso, qualsiasi utente che ritenga che i propri diritti siano stati violati a seguito dell'azione inefficiente di un ente può rivolgersi al Servizio Sinistri della Direzione Generale Assicurazioni e Fondi Pensione.

In effetti, puoi anche rivolgerti ai Claims Services della National Securities Market Commission (CNMV) e alla Banca di Spagna. Ciascuno dei tre dipartimenti ne analizzerà il contenuto e inoltrerà il reclamo in caso di incompetenza al reparto competente. Si precisa tuttavia che le loro segnalazioni non sono vincolanti ma meramente informative.

Spetta al DGSFP stabilire i requisiti necessari per poter presentare ricorsi e cause di inammissibilità. Inoltre, annualmente viene pubblicata la relazione del Servizio Reclami del DGSFP in cui vengono riepilogati i reclami degli utenti, la delibera adottata e la successiva posizione degli enti, agendo o meno di conseguenza.

Chi può sporgere denuncia presso il Servizio Sinistri della Direzione Generale delle Assicurazioni e dei Fondi Pensione?

In conformità alle disposizioni del regolamento, chiunque rivesta la qualifica di:

  • Persone fisiche o giuridiche di nazionalità spagnola o straniera (nell'interesse proprio o del cliente):
  • Contraente
  • Assicurato
  • Beneficiario dell'assicurazione
  • Terza parte ferita
  • Partecipante a un piano pensionistico
  • Beneficiario di un piano pensionistico
  • Assicurazione o beneficiario del piano
  • Associazioni che rappresentano gli interessi collettivi degli utenti.
  • Reparti del servizio clienti (di solito richieste di informazioni).

Inoltre, tali servizi devono essere stati forniti da uno dei soggetti vigilati dal DGSFP. Cioè, da entità che hanno lo status di entità autorizzate:

  • Enti assicurativi e riassicurativi
  • Società di gestione di fondi pensione
  • Imprese di intermediazione assicurativa e broker riassicurativi
  • Organismi di deposito dei fondi pensione
  • Istituti di credito (se commercializzano assicurazioni, piani pensionistici o agiscono come depositari di questi ultimi).

L'investitore può consultare nei registri pubblici del DGSFP quali entità sono espressamente non autorizzate.

Oggetto del reclamo dinanzi al Servizio sinistri della Direzione generale delle assicurazioni e dei fondi pensione

L'utente legittimato ha tre modi per avviare il processo con il DGSFP: Richieste, reclami e reclami. In tutti e tre i casi, l'oggetto della procedura deve essere correlato alla lesione dei diritti acquisiti dall'utente in sede di stipula del contratto con l'ente o alla violazione delle norme sulla tutela del cliente e sulla trasparenza delle informazioni:

  • Consultazioni: In relazione a questioni procedurali e di interpretazione dei regolamenti.
  • Reclami: Per azioni od omissioni degli enti in violazione delle norme e in cui si cerca di ripristinare un diritto o un interesse dell'utente.
  • Reclami: A causa di azioni inefficienti degli enti (ritardi, negligenza, ecc.).

Procedura da seguire davanti al Servizio Sinistri della Direzione Generale delle Assicurazioni e dei Fondi Pensione

È disciplinato nell'Ordine ECC 2502/2012, del 16 novembre, e si compone di diversi passaggi: in primo luogo, l'utente deve presentare il reclamo al Servizio Clienti dell'entità. Inoltre, se l'ente ha questa figura, il difensore dell'assicurato o il partecipante. Se l'istanza viene respinta o è trascorso un periodo di due mesi dalla sua presentazione senza ottenere una risoluzione, il cliente deve presentare formalmente i propri reclami all'SRDGSFP. In secondo luogo, l'utente deve preparare tutta la documentazione necessaria per avviare le procedure con il DGSFP. Infine, il reclamo verrà effettuato attraverso uno dei canali previsti (di persona o online).

Per quanto riguarda il trattamento dei reclami, se è ammesso, le informazioni vengono trasferite all'entità rivendicata in modo che possa fornire accuse. La procedura può concludersi prima della risoluzione del DGSFP per ricerca dell'ente o recesso dell'interessato o dopo l'emissione del verbale di risoluzione. Tuttavia, l'ottenimento di una risoluzione favorevole non significa che l'utente vedrà ripristinate le sue pretese. Si ricorda che i rapporti emessi dal DGSFP non sono vincolanti.

Altri dipartimenti responsabili della risoluzione di reclami e reclami:

  • Dipartimento condotta sul mercato e reclami della Banca di Spagna.
  • Servizio reclami della Commissione nazionale del mercato dei valori mobiliari (CNMV).

L'ordinanza ECC/2502/2012, del 16 novembre, include la procedura comune per la presentazione di reclami davanti a uno di questi tre dipartimenti.