Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - ESMA

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in inglese, ESMA: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) è l'organo di vigilanza competente del sistema finanziario dell'Unione Europea in materia di mercati finanziari e valori mobiliari.

È l'organismo dell'Unione europea incaricato di garantire la tutela degli investitori e la stabilità dei mercati finanziari. È stato creato nel 2011 dal Regolamento UE n. 1095/2010 e sostituisce il Comitato Europeo per i Titoli (CESR).

Per comprendere correttamente il suo funzionamento, bisogna tener presente il quadro organizzativo di cui fa parte, il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria, ideato nel 2010 e composto da quattro organi di vigilanza indipendenti:

  • Autorità bancaria europea (EBA: Autorità bancaria europea).
  • Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
  • Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS: Comitato europeo per il rischio sistemico).
  • Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni (EIOPA: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali).

Possiamo vedere nello schema che i poteri dell'ESMA includerebbero, in termini generali, la protezione dei diritti degli investitori finanziari, il consolidamento di un sistema finanziario stabile e il controllo della trasparenza dei mercati. Pertanto, il suo raggio d'azione si estende al mercato azionario in senso lato, dalla performance degli Istituti di Investimento Collettivo o dei fornitori di servizi finanziari alla gestione dei sistemi di compensazione e regolamento.

Funzioni ESMAMA

La verità è che il perimetro funzionale dell'ESMA è molto ampio, infatti è l'unico organo del Sistema che ha poteri di vigilanza diretta. Ha la capacità di vietare o limitare temporaneamente determinate attività in situazioni di emergenza. Tra le sue funzioni principali possiamo annoverare le seguenti:

  • Promuovere la trasparenza dei mercati finanziari: attraverso lo sviluppo di regole, linee guida e raccomandazioni in relazione all'applicazione del diritto finanziario dell'Unione Europea.
  • Valutare i diversi rischi che possono interessare gli investitori: Analizzare in precedenza le tendenze dei consumatori.
  • Rafforzare il coordinamento internazionale tra gli organi di vigilanza competenti degli Stati membri.
  • Risolvere le violazioni delle normative europee: l'ESMA, oltre a formulare raccomandazioni per sollecitare il rispetto del diritto dell'UE, può anche adottare decisioni che prevalgono sull'autorità nazionale dello Stato membro in caso di inosservanza.

Struttura dell'ESMA

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha la seguente struttura organizzativa:

Consiglio di Sorveglianza

  • 27 autorità degli Stati membri (in Spagna, i rappresentanti della Commissione nazionale per il mercato dei valori mobiliari (CNMV) sarebbero inclusi qui).
  • Un rappresentante dell'EBA.
  • Osservatori della Commissione Europea.
  • Un rappresentante dell'EIOPA.
  • Un rappresentante del CERS.

Consiglio di Amministrazione

  • Sei (6) membri eletti del Consiglio delle autorità di vigilanza.
  • Rappresentante della Commissione Europea (presenza senza voto).
  • Direttore esecutivo e presidente ESMA.
  • Presidente dell'ESMA
  • Direttore Esecutivo ESMA
  • Commissione di ricorso (congiunta per ESMA, EBA, EIOPA e ESRB)
  • Esperti indipendenti.

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