Misure antidumping - Che cos'è, definizione e concetto

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Misure antidumping - Che cos'è, definizione e concetto
Misure antidumping - Che cos'è, definizione e concetto
Anonim

Le misure antidumping sono quelle che consistono nella difesa commerciale applicata quando un esportatore offre un bene o un servizio a un prezzo inferiore al prezzo corrente di mercato.

L'indagine sul dumping inizia su richiesta delle società interessate ed è condotta dall'Unione Europea.

D'altra parte, l'OMC (Organizzazione mondiale del commercio) nei suoi accordi non disciplina le azioni delle aziende che subiscono dumping, ma si concentra piuttosto sul modo in cui i governi affrontano il dumping.

Procedura antidumping

Un procedimento antidumping inizia come segue:

Presentazione del reclamo:

Un reclamo viene presentato alla Commissione europea direttamente o tramite uno Stato membro. La presentazione della denuncia sarà effettuata per iscritto alla Commissione Europea e dovrà fornire prove dell'esistenza di pratiche di dumping.

La Commissione esaminerà la denuncia e stabilirà, entro 45 giorni, se sussistono elementi sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine. La denuncia sarà respinta se la Commissione decide che non vi sono prove sufficienti di dumping o pregiudizio o se i denuncianti non rappresentano una percentuale di almeno il 25% dell'industria comunitaria.

Procedura di indagine:

L'indagine deve essere effettuata entro 15 mesi. Con le informazioni ottenute, determinerà l'esistenza del dumping, il danno causato all'industria europea e l'interesse della comunità.

Su quali parametri si basa la ricerca?

Per l'indagine, gli ispettori si basano sui seguenti parametri per calcolare i danni:

  • Margine di dumping: Il margine di dumping è calcolato come differenza tra i due, ovvero tra il prezzo all'esportazione e il valore normale.
  • Danno causato: Le misure antidumping possono essere adottate solo se le importazioni hanno causato un pregiudizio "grave" all'industria comunitaria.
  • Interesse della comunità: Prima di adottare una misura antidumping, occorre considerare se la sua adozione sia nell'interesse della Comunità. Produttori, importatori, utilizzatori e consumatori possono presentare le loro osservazioni sulla tempestività delle misure.
  • Misure antidumping definitive: La Commissione dovrebbe proporre dazi antidumping definitivi. Gli esportatori dei paesi terzi interessati possono proporre un impegno sui prezzi fino a un livello tale da eliminare il pregiudizio o il dumping.

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