Congedo - Che cos'è, definizione e concetto

Sommario:

Congedo - Che cos'è, definizione e concetto
Congedo - Che cos'è, definizione e concetto
Anonim

Il congedo è la sospensione del lavoro per libera decisione del dipendente o per qualche circostanza di forza maggiore che deve affrontare.

Cioè, il congedo implica che l'impegno di lavoro è senza effetto per un certo tempo.

L'obiettivo della richiesta o della procedura di aspettativa è che il lavoratore possa svolgere altre attività di natura professionale o personale.

Il vantaggio del congedo è che la persona può avere la possibilità, trascorso il periodo di cessazione, di riprendere il proprio lavoro o uno simile, ad esempio, nella stessa area dell'azienda. Tutto questo dipende dalle condizioni concordate.

Tipi di congedo

Esistono principalmente due tipi di aspettativa:

  • Costretto: Quando il lavoratore ricoprirà una carica pubblica per la quale è stato eletto o svolgerà funzioni sindacali fuori del comune o della provincia di residenza. In tal caso l'impresa è obbligata a concedere la sospensione ea preservare il posto di lavoro. Pertanto, il periodo di aspettativa dipenderà dalla validità della posizione pubblica e, trascorso tale periodo, il lavoratore avrà fino a un mese di tempo per richiederne la reintegrazione.
  • Volontario: Il dipendente, che fa parte dell'azienda da almeno un anno, ha la possibilità di richiedere un congedo per motivi di lavoro o personali. Questa sospensione durerà tra 4 mesi e 5 anni. Per richiedere un nuovo congedo devono trascorrere almeno 4 anni dall'ultimo. In questa modalità il posto di lavoro non viene mantenuto (salvo diverso accordo collettivo tra azienda e sindacato), ma è concesso il diritto di prelazione a rientrare in un posto analogo al precedente in caso di vacanza. All'interno di questa categoria troviamo un caso eccezionale ovvero il congedo richiesto per l'assistenza ai familiari, che a sua volta può essere suddiviso in due:
    • Per la cura dei bambini: hai un termine massimo di tre anni, per ogni bambino avuto o adottato. Il periodo di cessazione si computa a partire dalla nascita o dall'affidamento del minore.
    • Per la cura di un parente: Non sarà concesso per un periodo superiore a due anni. Ha lo scopo di proteggere i parenti fino al secondo grado di consanguineità o affinità. Le ragioni possono essere un infortunio, la vecchiaia o una malattia che impediscono al parente del dipendente di potersi arrangiare da solo.

Si precisa che se il congedo è stato concesso per la cura dei familiari, è consentito il reintegro nello stesso posto di lavoro durante il primo anno di sospensione. Al termine di tale periodo, il reinserimento potrà avvenire in analogo posto vacante.