La figura di diritto del mittente è la persona che offre alcuni servizi o prodotti alla ricerca di un'altra persona (il destinatario) da accettare impegnandosi al contratto o rifiutando l'offerta.
Il mittente colloquialmente al di fuori del campo legale è noto per essere la persona che invia una lettera o un documento.
Per diritto, per mittente deve intendersi la persona (fisica o giuridica) che fa un'offerta. Questa offerta è un insieme di vantaggi e obblighi che costituiscono un rapporto contrattuale.
Di solito questa figura viene utilizzata nel diritto delle obbligazioni e soprattutto nel diritto commerciale.
Caratteristiche del mittente
Le principali caratteristiche della figura del mittente sono:
- L'offerta può essere indirizzata ad una persona, ad un gruppo o alla società in generale.
- Non appena il destinatario accetta l'offerta del mittente, sia il destinatario che il mittente diventano parti del contratto e sono quindi vincolati dal suo contenuto.
- Per diventare destinatario, ovvero il soggetto obbligato da un rapporto giuridico, è necessario che la persona fisica o giuridica conceda il proprio consenso espresso.
- Il consenso ad essere vincolato in un rapporto giuridico può essere espresso verbalmente o per iscritto. In alcuni contratti, solo il consenso scritto darà luogo al rapporto obbligatorio, come nel caso dei contratti di lavoro.
- L'offerente o il mittente non possono imporre integralmente l'insieme dei benefici e degli obblighi poiché ciò sarebbe considerato abusivo per il destinatario di tali obblighi.
- L'offerta può e deve essere negoziata tra le due parti.
limiti
Il mittente, intendendolo come fornitore di alcuni servizi o vantaggi, ha dei limiti:
- L'offerta che fai al consumatore non può essere contraria alla legge.
- L'insieme dei vantaggi o servizi che offre deve avere garanzie che consentano al consumatore di far valere in caso di inadempimento del contratto da parte del mittente.
- L'offerta non può essere sproporzionata, diventando abusiva per il consumatore. Ci deve essere un equilibrio tra gli obblighi delle due parti.
- Resta libertà per i rapporti contrattuali che un offerente può offrire purché non violino i principi generali dello Stato e delle sue norme.