Console - Che cos'è, definizione e concetto

Un console è la persona incaricata di esercitare funzioni non politiche all'estero, occupando una posizione ufficiale. Svolge la propria attività presso il consolato.

Il console è nominato dallo Stato di origine, è un pubblico ufficiale. Il suo obiettivo è facilitare e servire le persone con la nazionalità di origine che risiedono o si trovano nel paese in cui è installato il consolato.

Funzioni del console

La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, che è quella che regola questa materia a livello internazionale, al suo articolo 5 indica le funzioni consolari:

  • Tutelare nello Stato di residenza gli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini, persone fisiche o giuridiche, nei limiti consentiti dal diritto internazionale.
  • Incoraggiare lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato di invio e lo Stato di residenza e promuovere anche relazioni amichevoli tra di loro, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.
  • Essere informato con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, informarne il governo dello Stato di invio e fornire i dati alle persone interessate.
  • Estendere passaporti e documenti di viaggio ai cittadini dello Stato di invio e visti o documenti idonei a coloro che desiderano recarsi in detto Stato.
  • Fornire aiuto e assistenza ai cittadini dello Stato di invio, siano essi persone fisiche o giuridiche.
  • Agire in qualità di notaio, di ufficiale di stato civile, ed in funzioni analoghe ed esercitare altre di natura amministrativa, purché non si oppongano le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.
  • Garantire, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi dei cittadini dello Stato di invio, siano essi persone fisiche o giuridiche, nei casi di successione per morte che si verificano nel territorio dello Stato di residenza.
  • Tutelare, nei limiti imposti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi dei minori e delle altre persone prive di piena capacità e cittadini dello Stato di invio, in particolare quando è necessario istituire per loro una tutela. un conservatore.
  • Rappresentare i cittadini dello Stato d'invio o adottare le misure appropriate per la loro rappresentanza dinanzi ai giudici e alle altre autorità dello Stato di residenza, secondo la prassi e le procedure in vigore in quest'ultimo, al fine di conseguire ciò, in conformità con le leggi e regolamenti della stessa, sono adottate misure provvisorie per preservare i diritti e gli interessi di tali cittadini, quando, per loro assenza o per qualsiasi altro motivo, non possono difenderli tempestivamente.
  • Comunica le decisioni giudiziali ed extragiudiziali e compila le rogatorie secondo gli accordi internazionali vigenti e, in mancanza, in modo compatibile con le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza.
  • Esercitare, in conformità alle leggi e ai regolamenti dello Stato d'invio, i diritti di controllo o di ispezione delle navi aventi la nazionalità di detto Stato, degli aeromobili ivi immatricolati e, anche, dei loro equipaggi.
  • Fornire assistenza alle navi e agli aeromobili di cui alla sezione precedente e, altresì, ai loro equipaggi; ricevere una dichiarazione sul viaggio di queste navi, inviare e vidimare i documenti a bordo e, fatti salvi i poteri delle autorità dello Stato di residenza, effettuare rilievi sugli incidenti occorsi durante il viaggio e risolvere ogni tipo di controversia che possa insorgere tra il capitano, gli ufficiali, i marinai, purché le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio lo autorizzino.
  • Esercitare le altre funzioni affidate dallo Stato d'invio al posto consolare che non sono vietate dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza o alle quali non si oppone, o quelle che gli sono attribuite dagli accordi internazionali in vigore tra lo Stato che invia e riceve.

Console Romano

Il console era la più alta posizione di potere durante la repubblica romana, che durò dal 509 aC. Fino al 27 a. Ogni anno venivano eletti due consoli che dovevano assolvere al loro mandato durante quell'anno. Gli furono attribuite funzioni politiche e militari, assumendo la direzione dell'Impero.

Furono scelti a due a due per contrastare e limitare il potere dell'altro, in modo che nessuna delle due figure avesse un potere illimitato. Se uno dei due moriva durante il suo mandato, a volte veniva scelto un console sostituto e altre volte era l'altro console che deteneva tutto il potere fino alla fine del loro mandato.

Successivamente, con la costituzione dell'Impero Romano, periodo immediatamente successivo alla repubblica, gli imperatori salirono al potere. La direzione dell'impero fu lasciata nelle loro mani, relegando i consoli a funzioni più discrete.

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