Procedura di esecuzione - Che cos'è, definizione e concetto

La procedura esecutiva è una procedura fiscale ed esecutiva, il cui organo responsabile e decisionale è l'Agenzia statale per l'amministrazione fiscale, e ha lo scopo di riscuotere i debiti scaduti e non pagati nel periodo di pagamento volontario.

La procedura esecutiva consente all'Agenzia delle Entrate di riscuotere i debiti nei suoi confronti senza dover ricorrere al tribunale, e può arrivare anche alla coercizione, in caso di opposizione dei debitori.

Tale procedura è richiesta d'ufficio dall'Amministrazione stessa per un ente pubblico e non prevede l'azione giudiziaria.

Nel caso della Spagna, la normativa di base cui è soggetta la procedura di esecuzione corrisponde alla Legge 58/2003, del 17 dicembre, Imposta generale. Articoli 163 e ss. (BOE 18 dicembre 2003); e con regio decreto 939/2005, del 29 luglio, viene approvato il regolamento generale sulla raccolta (BOE 2-settembre-2005). Pertanto, ogni paese stipulerà questa procedura in base alle proprie idiosincrasie legali.

Fasi della procedura esecutiva

A seconda del paese, le fasi possono variare, ma di solito sono molto simili. Andiamo a vedere le fasi della procedura esecutiva come previsto dallo Stato spagnolo:

La procedura di esecuzione inizia con la notifica dell'ordine di esecuzione. In essa si regolano le maggiorazioni del periodo di competenza e si concede un termine di pagamento. Nel frattempo, se viene pagato l'importo del debito e della soprattassa obbligatoria, con una riduzione del 10%, la procedura si estingue. In questo caso, non dovresti pagare per il ritardo.

Nel caso in cui il debito non sia stato saldato entro il termine stabilito, l'Amministrazione può dare esecuzione alle garanzie. Ciò implica il sequestro e l'esecuzione dei beni del debitore mediante asta pubblica, aggiudicazione diretta o concorso. A differenza del caso precedente, saranno richiesti gli interessi, nonché le spese di passaggio a tale procedura di riscossione da parte dell'Amministrazione. In questo caso coesistono tre possibili esiti: pagamento del debito e degli interessi, estinzione del debito attraverso un accordo tra le parti, o determinazione dell'inesigibilità totale o parziale del credito. Tuttavia, in quest'ultimo caso, la procedura esecutiva «sarà ripresa nei termini di prescrizione, quando sia nota la solvibilità di una persona obbligata a pagare».

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