I beni semimobili sono, in ambito giuridico, quella parte del patrimonio del soggetto del diritto o componente di esso che è suscettibile di circolare autonomamente.
In generale, la legge usa solitamente questo termine per quegli elementi di produzione e lavoro che sono mobili da soli, come gli animali. In questo senso, gli animali sono considerati tali perché sono uno strumento di produzione, sia esso diretto, ad esempio, fornendo merci e cibo per la vendita; o oggetti di lavoro, ad esempio, qualsiasi oggetto che sposta una macchina o un mulino.
Attualmente il codice civile indica che i beni semimobili sono tutti quelli che si trovano in una proprietà in libertà e che hanno autonomia, cioè con la possibilità di circolare liberamente attraverso detta proprietà.
Nel caso della vendita di bestiame, i beni e le merci sono le stesse merci semimobili, cioè gli animali. Tuttavia, nello stretto ambito del termine, questi sono soggetti a beni immobili, come terreni, uno strumento e simili.
Differenza con altri beni
Le merci in movimento differiscono dalle altre tipologie per la capacità di spostamento autonomo. I beni mobili sono quindi quelli che possono modificare la loro posizione nella società e diventare un altro stato, ed è qui che la legge attribuisce un rapporto speciale a questi beni, poiché contengono elementi di natura circolante.
Un caso particolare è quello immobiliare, che è strettamente connesso ai beni semimobili, poiché i primi sono solitamente alla base dei secondi. Ad esempio un campo dove pascolano pecore che producono latte e poi lo commercializzano.
Le immobilizzazioni, dal canto loro, sebbene possano essere spostate, mantengono solitamente una posizione fissa nell'azienda a lungo termine. Possono essere spostati fisicamente da mani umane, come un computer o un'auto. Tuttavia, beni come edifici e costruzioni sono fisicamente impossibili da spostare.